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Il confine attraverso il CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare)
Testo: T. Aebischer
Il Centro Europeo di Ricerca Nucleare (dove per Nucleare si deve intendere il mondo delle particelle elementari) nacque dopo la IIa Guerra Mondiale per tentare di arginare l'esodo degli scienziati verso, in maggioranza, gli Stati Uniti. Ciò avrebbe creato un vuoto culturale enorme. Per colmare tale vuoto, nel 1950 l'UNESCO propose di costruire un centro di ricerche di fisica in Europa. Uno degli iniziali freni a questo progetto fu la sua non immediata ricaduta industriale, per il comune cittadino per cui spendere per la pura ricerca fondamentale era difficile da far accettare.
Il 15 febbraio 1952 fu firmato a Ginevra (Svizzera) un accordo di massima per l'istituzione del CERN tra Belgio, Danimarca, Francia, ex Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera e Jugoslavia. Il 10 luglio 1953 (emendata il 17 gennaio 1971) a Parigi fu firmata la convenzione definitiva (l'Italia la ratificò il 24 dicembre 1955). All'art. 1 si definì la sede a Ginevra:
La sede dell’Organizzazione è a Ginevra ma può essere trasferita nella località dove è situato uno dei laboratori previsti nel paragrafo 2 lettera (a) dell’Articolo II, quando il Consiglio menzionato nell’Articolo IV lo decida ulteriormente alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
La prima pietra dei laboratori fu posta il 10 giugno 1952. Lo status della sede per la parte svizzera fu definito in una convenzione tra Svizzera e CERN il 11 giugno 1955.
Il testo concede l'immunità (art. 2):
L’Organizzazione gode delle immunità e dei privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali nei limiti necessari all’esercizio delle loro funzioni.
come viene concessa l'inviolabilità degli edifici e dei terreni (art. 3):
I terreni e i locali dell’Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso del Direttore generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato.
e degli archivi (art. 4).
Lo status della sede per la parte francese, istituita nel 1965, fu definito in una convenzione tra Francia e CERN il 13 settembre dello stesso anno. Alla stessa data un accordo franco-svizzero coordinò l'estensione della struttura in territorio francese. All'art. 8 si definisce quanto segue in merito ai termini di confine ed alla striscia di terreno immediatamente vicino:
L’Organizzazione si è assunta l’obbligo verso il Governo francese di tutelare nella propria area l’intangibilità dei termini di confine che separano il territorio francese da quello svizzero.
Qualora uno di detti termini fosse danneggiato o spostato, le autorità francesi e svizzere, avvertite dall’Organizzazione, indicano a quest’ultima i lavori da farsi per ripristinare lo statu quo ante e verificano, a lavori ultimati, che non siano stati lesi i diritti dei due Stati.
Il Consiglio federale e il Governo francese prendono atto che l’Organizzazione non può erigere né impianti né edifici lungo il tratto di confine franco-svizzero (segnato in rosso nella carta allegata) sulla striscia di territorio larga 10 metri, dalla parte francese, e 2 metri, dalla parte svizzera.
Tuttavia, se l’Organizzazione, per assicurare un buon procedimento dei lavori, ritenga indispensabile l’erezione di un edificio o impianto nella striscia menzionata al paragrafo 3, il Consiglio federale e il Governo francese, su domanda dell’Organizzazione, si consultano sulla possibilità d’autorizzare eccezionalmente la costruzione.
Alla presente Convenzione è allegata una carta in cui è delimitata l’area dell’Organizzazione.
Nel 1971 vi fu un'ulteriore estensione del Centro in Francia per cui si addivenì alla firma di una nuova convenzione il 9 dicembre 1972.
All'art. 1 si definisce lo status del CERN come un'organizzazione intergovernativa sotto il diritto internazionale. All'art. 3 si definiscono gli edifici inviolabili come una certa extraterritorialità, come sono inviolabili le telecomunicazioni, la posta (art. 7) e gli archivi (art. 8). All'art. 4 la Francia si impegna ad un controllo di sicurezza nella zona limitrofa al Centro.
Nello scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Francia per l’applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari si definì l'istituzione di un tunnel tra le parti francese e svizzera del Centro e la sua gestione:
L’Articolo VI della Convenzione verrà applicato come segue:
a) considerato il nuovo quadro circostanziale e l’Articolo IX, 5 del contratto del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972, nonché l’Articolo IX, 5 del contratto del 9 dicembre 1972, stipulati tra lo Stato francese e l’Organizzazione, quest’ultima stabilisce un passaggio unico, concretato in una galleria, onde garantire un collegamento diretto tra le aree oggetto delle suddette stipulazioni e mettere in comunicazione le differenti parti del suo fondo. Questo passaggio unico sostituisce l’entrata, di cui nell’Articolo VI della Convenzione: fatte salve le deroghe previste in detto articolo, all’utilizzazione del suddetto passaggio si applicano i disposti che seguono;
b) il passaggio è destinato unicamente a consentire, all’interno del fondo dell’Organizzazione, gli spostamenti delle persone e dei beni necessari al funzionamento della medesima;
c) le condizioni d’impiego del passaggio sono definite da accordi stipulati, da un lato, tra le autorità francesi e svizzere, dall’altro, tra le dette autorità e l’Organizzazione, giusta gli accordi conchiusi tra ciascuno dei due Stati e l’ente stesso;
d) le competenti autorità francesi e svizzere esercitano la loro vigilanza sul detto passaggio secondo le modalità tra esse stabilite, in accordo con l’Organizzazione, e tenuto conto dello statuto della medesima, definito dalla Convenzione e dagli Accordi elencati nel paragrafo 5 qui sotto; controlli vanno organizzati giusta la Convenzione franco-svizzera del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.
Inoltre, nello stesso scambio ci si accordò che
In applicazione dell’Articolo VII della Convenzione, il Governo della Repubblica francese ed il Consiglio federale svizzero stabiliscono d’informarsi reciprocamente di ogni modifica apportata al perimetro del fondo dell’Organizzazione, affinché la pianta, di cui in Articolo VIII capoverso 5 della Convenzione, possa essere regolarmente aggiornata.
Nello scambio di lettere del 13 luglio/21 agosto 1973 tra la Svizzera e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari circa l’apertura di un passaggio unico tra le differenti istallazioni dell’organizzazione si parlava ancora del tunnel di collegamento
Onde assicurare un collegamento diretto tra le differenti parti del fondo dell’Organizzazione, è stato deciso d’aprire un passaggio unico, concretato in una galleria sotto la RN 84. Questo passaggio unico sostituisce l’entrata, menzionata nell’articolo VI della Convenzione del 13 settembre 1965 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese per l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Le deroghe previste nell’articolo VI si applicano all’impiego di questo passaggio, il quale, del resto, è stato creato unicamente per consentire entro il fondo dell’Organizzazione i movimenti di persone e di beni, necessari al funzionamento della medesima. Questo passaggio unico è sito in territorio francese, nel punto indicato sulla cartina allegata, ma consente di stabilire una comunicazione diretta fra i territori svizzero e francese, all’infuori dei posti confinari abituali.
[...]
3. Controllo della circolazione nel passaggio unico
a) Giusta i disposti qui sopra enunciati, l’Organizzazione dovrà assicurare in permanenza, mediante propri agenti e sotto propria responsabilità, il controllo dell’impiego del passaggio unico durante le ore di apertura. I controllori dell’Organizzazione dovranno essere specificamente facoltati all’uopo ed il loro nome dovrà essere comunicato alle autorità svizzere, le quali potranno, ove occorresse, consultare i registri di passaggio da essi tenuti e concernenti il movimento dei veicoli.
b) Le norme che reggono la circolazione nel passaggio unico ed il movimento delle persone e dei beni, specificate nella presente lettera, formeranno oggetto di un regolamento interno dell’Organizzazione, rafforzato, giusta gli statuti ed i regolamenti del personale, da adeguate sanzioni disciplinari contro gli addetti dell’Organizzazione colpevoli d’infrazione.
c) Tenuto conto degli obblighi assunti dall’Organizzazione circa il controllo della circolazione nel passaggio unico, le autorità svizzere si asterranno dall’esperire un controllo permanente della circolazione stessa, ma si riservano il diritto di procedere a prove saltuarie. All’uopo, l’Organizzazione mette a disposizione delle autorità svizzere un posto di controllo in prossimità del passaggio unico. Gli agenti svizzeri adibiti al controllo potranno recarvisi, in uniforme e con l’equipaggiamento abituale, direttamente, passando sul fondo dell’Organizzazione; nell’esercizio di queste loro particolari funzioni, il libero passaggio permanente fra l’entrata svizzera su territorio svizzero e il posto di controllo nel passaggio unico è loro garantito, giusta il percorso figurante sulla piantina allegata.
d) Dandosi urgenza e su domanda delle autorità svizzere, i responsabili dell’Organizzazione sospendono immediatamente ogni circolazione lungo il passaggio unico, in attesa dell’intervento delle suddette autorità al posto di controllo. Il Direttore generale, o il suo sostituto, sarà contemporaneamente informato di tal decisione da parte delle autorità svizzere.
Links utili
- Homepage del CERN
- Server dei documenti